How To
Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.
Entrambe sono di competenza del GLO, nel corso dell'incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55). (N.B. Non possono e non devono essere compilati senza il profilo di funzionamento: Nota n. 1718 del 28 Maggio 2024)
L'art. 4 comma 4 del decreto DM 182 dice che "Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza". Non esiste pertanto numero legale né rappresentanza minima. I componenti del GLO che risultano assenti hanno accesso ai verbali e ai documenti prodotti, e possono inviare le loro osservazioni, ma le decisioni sono prese dai presenti.
In base all'art. 3 comma 8 del Decreto 182, il Dirigente Scolastico definisce con proprio decreto, a inizio dell'anno scolastico e sulla base della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO. Se già in questo anno scolastico si devono approvare dei PEI provvisori per alunni di nuova iscrizione o certificazione, provvederà in tempi utili a definire con decreto e a convocare i relativi GLO (art. 16, c. 2 del Decreto 182/2020).
La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l'alunno ma di decidere quali sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.
Può capitare che uno studente non sia in grado di comprendere di cosa si sta parlando, o che sia terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori. Tuttavia il DLgs 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è “assicurata”, ma non si può ovviamente imporla se non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente (V. Linee Guida a pag. 10).
Nel caso di rinuncia al docente sul sostegno da parte della famiglia, l’alunno mantiene il diritto a tutti gli altri benefici riconosciuti dalla normativa per gli alunni con disabilità, come un PEI corrispondente alle sue effettive capacità, tutti gli adattamenti necessari, nonché gli ausili e/o i sussidi previsti. Solamente se viene ritirata dalla scuola la certificazione di disabilità, allora l’alunno non sarà più riconosciuto come alunno con disabilità e perderà quindi tutti i suoi diritti come tale e verrà trattato come tutti i compagni. In questo caso il Consiglio di classe potrà valutare di predisporre un PDP, acquisito il consenso della famiglia. Se invece la famiglia ha semplicemente rinunciato al docente di sostegno, lasciando la documentazione agli atti senza altra rinuncia esplicita, allora l’alunno continua ad essere considerato alunno con disabilità e fruisce dei benefici previsti dalla normativa in materia; di conseguenza i docenti della classe insieme ai genitori e agli specialisti devono predisporre il PEI. Ciò in quanto lo stato giuridico di “alunno con disabilità” deriva dalla certificazione medico legale dell’INPS e non dalla presenza dell’insegnante per il sostegno. La nomina del docente di sostegno così come l’eventuale assegnazione dell’assistente per l’autonomia e per la comunicazione rientra nelle conseguenze della certificazione a supporto del diritto allo studio. Non è, infatti, la presenza del docente incaricato su posto di sostegno a determinare la stesura del PEI, bensì la presenza della documentazione sanitaria che, una volta consegnata, determina per la scuola l’obbligo di chiedere e nominare un docente da incaricarsi su posto di sostegno e, anche senza di lui, di formulare un Piano Educativo Individualizzato.
La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l'istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).
Il Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, è definito dalla L. 328 del 2000. In certi casi è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, e in questi casi può venire anche considerato come “progetto di vita”, ma la base normativa da considerare è sempre quella del Progetto Individuale.
Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (DLgs 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.
No. Sono procedure distinte.
L’ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV). Nell’anagrafe del Ministero dell’Istruzione vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che il sistema ufficiale vigente è l’ICD9.
Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto proprio gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI - in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare - che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento - va sottolineato - che riguarda istituzione scolastica e famiglia; ed è un documento che, per essere utile, deve rappresentare la situazione reale.
Nessuna disposizione di legge prevede l'esonero dal PCTO, mentre nel DLgs 66/17 art. 7 comma 2, lettera e) è scritto:«[Il PEI] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione».In sostanza si deve far di tutto per consentire agli studenti con disabilità di svolgere questa esperienza, considerata estremamente importante per la loro vita futura, definendo eventualmente strumenti e modalità diverse: non necessariamente in azienda, ma anche in modo simulato, a scuola (o meglio, in una scuola diversa), anche in telelavoro se proprio occorre… Se veramente nessuna esperienza di PCTO è realizzabile, neppure se proposta in modo totalmente alternativo, se ne prende atto e, con decisione congiunta a livello di GLO, si può anche decidere di non svolgere nessuna attività, perché ovviamente nessuna norma può costringere a fare cose impossibili. Ma deve trattarsi davvero di una situazione eccezionale. (Cfr. Linee Guida a pag. 45).
Anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l'ansia da prestazione, ecc… Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate nell'apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36).
Il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, altrettanto erroneamente, per “obiettivi minimi”). Il percorso personalizzato consente di conseguire il titolo di studio, diversamente dal percorso differenziato, che porta al conseguimento di un attestato di crediti formativi.
Le verifiche di fine anno servono ad accertare se le iniziative attivate sono state efficaci, ossia se sono stati raggiunti gli esiti attesi, e, in base a questi risultati, suggerire integrazioni o correzioni a chi dovrà redigere il PEI l'anno successivo. Pertanto, saranno oggetto di discussione nell'ultimo incontro del GLO.
Il D.lgs. 66/17 assegna al GLO il compito di proporre le risorse necessarie per il progetto di inclusione, da inserire nel PEI di ciascun alunno con disabilità. Le tabelle sui fabbisogni e il debito di funzionamento sono strumenti, funzionali alla redazione del PEI, che il GLO utilizzerà per adempiere annualmente a questo compito. (N.B. Non possono e non devono essere compilati senza il profilo di funzionamento: Nota n. 1718 del 28 Maggio 2024)
Le sezioni 4 e 5, ma anche le sezioni 6 e 7 sul contesto, propongono per la compilazione spazi aperti e destrutturati, proprio con l'intento di lasciare alle scuole che hanno elaborato strumenti specifici la possibilità di inserirli e continuare ad usarli liberamente.
Il PEI va approvato di norma entro la fine di ottobre (D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2/g) il che significa che delle eccezioni sono possibili se sono motivate e rimangono tali. Ricordiamo anche che la responsabilità delle redazione del PEI è del GLO, non solo del docente di sostegno e che possono redigere e approvare il PEI i docenti assegnati alle classi, anche se supplenti.
E’ prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un’apposita casella (“PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).
È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato “di norma” entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.
l modello di PEI e le Linee guida prevedono che vadano specificati per ciascuna disciplina i criteri di valutazione e le prestazioni attese per considerare raggiunto l'obiettivo, ma anche per poter attribuire valutazioni adeguate.